stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.05. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
50.05.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazioni per l'attuazione del PNIEC)

  1. I progetti previsti nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di collegamento elettrico fra la Regione Campania, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono sottoposti alla procedura di consultazione pubblica prevista per i progetti di interesse comune (PCI) di cui al Regolamento (UE) 347/2013 e non alla procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, n. 76.
  2. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e da ogni altra disposizione applicabile ai fini dell'adozione degli atti di assenso necessari alla costruzione dell'opera sono da considerarsi perentori.
  3. Nei casi in cui le disposizioni di legge o altri decreti e regolamenti attuativi delle medesime disposizioni non indichino un termine per l'espressione degli atti necessari all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei progetti di cui al comma 1, si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. L'intesa regionale di cui all'articolo 1-sexies, comma 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 in relazione ai progetti di cui al comma 1 è espressa nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei termini indicati per la conclusione della stessa.
  5. Per i progetti di cui al comma 1 il procedimento di autorizzazione deve concludersi inderogabilmente entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine in assenza del provvedimento finale, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede al rilascio dello stesso previa intesa da concludersi in un apposito Comitato Intercostituzionale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione o dalle Regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione del procedimento di autorizzazione, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, si provvede all'autorizzazione del progetto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione o delle Regioni interessate, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.