Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art 50-bis.
(Coordinamento delle attività di archeologia preventiva)
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. La stazione appaltante presenta una proposta di piano per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 8, lettere a), b) e c) alla Soprintendenza competente, che lo approva entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, adottando contestualmente, ove necessario, l'ordine di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e determinando il termine entro cui la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve concludere; decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per l'approvazione del piano, questo si considera assentito e il titolo di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende rilasciato per la durata di dodici mesi.»;
b) al comma 9, dopo le parole: «in relazione all'estensione dell'area interessata», aggiungere le seguenti: «e comunque non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti delle attività svolte» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Decorsi sessanta giorni senza che il soprintendente si sia espresso, la relazione definitiva si intende approvata».