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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.018. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
50.018.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le industrializzazioni)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 240, è inserito il seguente:

«Art. 240-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti per le bonifiche e le re industrializzazioni)

  1. Ai fini delle procedure di cui agli articoli 242, 242-bis, 249 e 252 del presente decreto, ove il progetto di bonifica prevede l'applicazione di una o più delle tecnologie definite all'allegato C del presente Titolo V, il progetto di bonifica si intende approvato se entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto l'amministrazione competente non comunica al soggetto proponente il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
  2. L'amministrazione competente può indire motivatamente, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Prima della formale adozione dell'eventuale provvedimento di diniego, l'amministrazione competente comunica tempestivamente al soggetto proponente i motivi che ostano all'approvazione del progetto. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto proponente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di cui al comma 1 che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
  4. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 il piano di collaudo degli interventi al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio individuati dal documento di analisi di rischio approvato dall'autorità competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 242 per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 2021, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di collaudo si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con TARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
  5. La validazione dei risultati del piano di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, costruisce certificazione dell'avvenuta bonifica. I costi dei controlli sul piano di collaudo e finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione o dei valori di concentrazione soglia di rischio approvati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
  6. Con decreto del Direttore generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Direzione del Ministero dello sviluppo economico, l'Allegato di cui al comma 1 è aggiornato ed eventualmente integrato ogni tre anni in funzione del progresso tecnologico e della dimostrazione sul campo dell'efficienza, in termini di risultato, di ulteriori tecnologie per la bonifica».