Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Coordinamento delle procedure di VIA e VAS)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, adotta le linee guida applicative delle prescrizioni di cui al comma 5, al fine del maggiore coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di VAS».