stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.013. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
50.013.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Fast track del provvedimento unico di VIA per contrastare l'emergenza)

  1. Al fine di contrastare la situazione di emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, semplificare e accelerare gli interventi atti a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché le opere pubbliche o private di rilevante impatto sul territorio, l'avvio di insediamenti produttivi e le attività imprenditoriali suscettibili di avere consistenti effetti positivi sull'economia e l'occupazione, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «All'attività istruttoria partecipa un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime le valutazioni di competenza del medesimo Ministero e, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, un esperto designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.»;
    2) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici»;
    3) al comma 5, dopo le parole: «della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale» aggiungere le seguenti: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici», nonché dopo le parole: «della Commissione» aggiungere le seguenti: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici»;
   b) dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.
(Commissione tecnica per gli interventi strategici)

  1. È istituita la Commissione tecnica per gli interventi strategici presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Commissione fornisce supporto tecnicoscientifico all'autorità competente per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di cui al presente decreto, dei progetti individuati:
   a) per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di preminente interesse nazionale;
   b) in via facoltativa, per le opere comprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di competenza regionale previa deliberazione della giunta regionale.
   2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. E composta dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo, nonché da tredici membri dotati di competenza nell'area paesaggistico-ambientale, ingegneristica, fisica e di scienze naturali, da due membri dotati di competenza nell'area economica, da tre membri dotati di competenza nell'area giuridica, da due membri dotati di competenza nell'area della salute pubblica.
   3. I componenti sono individuati tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con almeno dieci anni di anzianità di servizio e comprovata professionalità e competenza, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. I componenti sono collocati in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127, o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva in ragione dei compiti effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento. L'indennità è sostitutiva di ogni altro elemento retributivo accessorio ed integrativo.
  4. La Commissione è integrata con il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche.
  5. I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati solo una volta.
  6. La Commissione opera secondo le modalità operative di cui agli articoli 25-bis e 27-ter.
  7. La Commissione cura anche lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale laddove previste:
   a) per le opere o gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentite le regioni interessate;
   b) per le opere o gli insediamenti produttivi insistenti sul territorio di più regioni, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e intesa con i Presidenti delle regioni interessate;
   c) in via facoltativa, per le opere di preminente interesse di una singola regione individuati con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentiti gli enti locali interessati.

  8. I progetti di cui ai commi 1 e 7 sono individuati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».
   c) all'articolo 23, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
   «La pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito web dell'autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima» e, al secondo periodo, dopo le parole: «L'autorità competente», aggiungere le seguenti: «, ovvero il proponente,» e la parola: «comunica», è sostituita dalla seguente: «comunicano»;
   d) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, dopo le parole: «è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «ovvero del proponente, secondo le modalità di accesso al sito web dell'Autorità competente tempestivamente indicate da quest'ultima»;
    2) al comma 5, dopo le parole: «da pubblicare a cura dell'autorità competente sul proprio sito web», aggiungere le seguenti: «ovvero del proponente»;
    3) al comma 4, dopo le parole: «entro i trenta giorni successivi», aggiungere le seguenti: «anche per conto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e degli altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 4»;
   e) all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale l'autorità competente trasmette al proponente la relativa proposta contenente le condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e, qualora rilevi la non fattibilità tecnica o un contrasto tra le condizioni indicate, può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni».
    2) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La remissione al Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni, si applica a cura del proponente anche qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di 225 giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA»;
    3) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. Nel caso in cui per le opere sottoposte a procedura di VIA venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il proponente presenta un piano per espletare le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto, la cui esecuzione non pregiudica l'emissione del provvedimento VIA, che può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e viene effettuata prima dell'inizio dei lavori. La soprintendenza competente approva il piano entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si considera assentito e la verifica viene completata alle condizioni riportate nel progetto di fattibilità o dei documenti previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'esecuzione del piano proposto per le operazioni previste ai punti a), b) e c) del comma 8, dell'articolo 25 del medesimo decreto e la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al medesimo comma 8, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano»;
   f) dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

25-bis.
(VIA per gli interventi strategici)

  1. Nei casi di procedure di valutazione ambientale previsti dall'articolo 8-ter, comma 1, nei quali il supporto tecnico-scientifico è reso dalla Commissione tecnica per gli interventi strategici, oltre alle semplificazioni stabilite dai commi seguenti, si applicano l'articolo 23, commi 1, 2 e 3, l'articolo 24, commi 1, 2 6 e 7, l'articolo 25, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 6 e 7.
  2. La documentazione di cui all'articolo 23, comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla verifica della completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Nel medesimo termine, l'autorità competente avvia i lavori della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter.
   Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può, per una sola volta, chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
  5. Nell'ambito della propria attività la Commissione tecnica prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.
  6. La Commissione tecnica per gli interventi strategici conclude i propri lavori entro il termine perentorio di centocinquanta giorni. Conseguentemente, il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dei beni culturali e del turismo adottano il relativo provvedimento di VIA.
  7. Nel caso in cui gli interventi abbiano ad oggetto fonti energetiche, il provvedimento di VIA è adottato congiuntamente al Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello Sviluppo economico.
  8. Qualora la Commissione non rispetti i termini di conclusione dei propri lavori, il Capo Dipartimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di responsabile del potere sostitutivo, acquisisce nei successivi dieci giorni la documentazione istruttoria prodotta e nei successivi trenta giorni adotta il provvedimento di VIA. Il responsabile del potere sostitutivo procede, inoltre, a liquidare al proponente un indennizzo per il mero ritardo pari alla metà degli oneri istruttori corrisposti ai sensi dell'articolo 33»;
   g) dopo l'articolo 21-bis, aggiungere il seguente:

   « Art. 21-ter.
(Provvedimento unico per gli interventi strategici)

  1. Alle procedure di valutazione ambientale disciplinate dall'articolo 8-ter, comma 1 si applica, su richiesta del proponente, l'articolo 27, commi 1, 2, 3, 9 e 10.
  2. All'articolo 27, comma 4, il termine previsto per la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 è ridotto a cinque giorni.
  3. I termini di cui all'articolo 27, comma 5 sono ridotti della metà.
  4. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale, dalla data di pubblicazione della documentazione e per la durata di trenta giorni, il pubblico può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale- Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i successivi quindici giorni alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.
  5. L'autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito web e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Entro i successivi trenta giorni il pubblico interessato può presentare ulteriori osservazioni.
  6. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate che tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorità competente indice la conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dallo stesso proponente. La conferenza che si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 conclude i propri lavori nel termine di duecento giorni. Nell'ambito della propria attività la conferenza di servizi prende debitamente in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte contestualmente in sede di consultazione.»;
   h) all'articolo 33, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3-bis, dopo le parole: «nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis» aggiungere le seguenti: «della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter», nonché dopo le parole: «delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis» aggiungere le seguenti: «e della Commissione tecnica per gli interventi strategici di cui all'articolo 8-ter»;
    2) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 8-bis» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 8-ter», nonché sostituire le parole: «della predetta Commissione» con le seguenti: «delle predette Commissioni».

  2. La Commissione di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.