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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50-bis.02. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
50-bis.02.

  Dopo l'articolo 50-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 50-ter.
(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

  1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
  2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».