Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
Art. 49-bis.
(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)
l. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede principale»;
b) dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241», sono aggiunte le seguenti: «, ed è consentita in tutto il territorio nazionale.».