Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 49-ter.
(Indennità professionisti)
1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.