Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:
Art. 49-ter.
(Misure di semplificazione in materia di prestazione occasionale di lavoro per il settore turistico)
1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «delle strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «, delle imprese turistiche e della ristorazione»;
b) le parole: «di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori.».