Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:
Art. 49-ter.
(Semplificazione in materia di classificazione alberghiera)
1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione « Hotelstars Union» di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza.