Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:
Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di concessioni demaniali marittime)
1. Dopo il 2o comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Navigazione) aggiungere il seguente:
«3. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime».