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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49-bis.014. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
49-bis.014.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo semplifica l'attuale legislazione in materia di gare per l'individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del gas naturale a livello d'ambito territoriale minimo, seguendo i criteri di seguito elencati:
   a) le reti e gli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, di proprietà pubblica, dovranno essere valorizzati a VIR (Valore Industriale Residuo), secondo il disposto delle Linee Guida MiSE e del decreto legislativo n. 118 del 2011;
   b) le RAB (Regulatory Asset Based) oggi mancanti, depresse o d'ufficio, dovranno essere aggiornate. A tal fine ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti e condivisa con i gestori del servizio;
   c) dovrà essere favorita l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore secondo criteri e modalità definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   d) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto ministeriale n. 226 del 2011 e il decreto ministeriale tutela sociale;
   e) dovrà essere modificata di valenza temporale dei documenti di gara superando il limite del t-1;
   f) si provvederà ad introdurre il concetto del silenzio assenso per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte di ARERA;
   g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1o gennaio 2024;
   h) le procedure attualmente in corso sono sospese fino a quella data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto ministeriale n. 226 del 2011, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento dell'approvazione del presente articolo.

  2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le regioni e con le stazioni appaltanti, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario regionale straordinario per ciascuna regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.
  3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo dell'innovazione tecnologica e del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:
   a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);
   b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
   c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni ARERA;
   d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
   e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

  4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma precedente, da parte dei Commissari regionali straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nomina e costituisce conferma della gestione da parte degli attuali Gestori fino alla conclusione della procedura di gara.
  5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti di cui al comma 3, il Commissario regionale straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.
  6. Nel caso in cui il Commissario regionale straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il Commissario regionale straordinario applica una penale pari al 2% dell'importo dell'attività interessata. Detta penale verrà comunicata ad ARERA che provvederà a versarla alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) quale detrazione al Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
  7. Il Commissario Regionale Straordinario opera affinché i Gestori versino a tutti i comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del Commissario stesso, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1o gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'ARERA.
  8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario Regionale Straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano su questa materia con le stazioni appaltanti degli ATEM. In alternativa potrà avvalersi, in accordo con le stazioni appaltanti stesse, di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti.