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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49-bis.012. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
49-bis.012.

  Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di gare per il servizio distribuzione del gas naturale ed incentivazione degli investimenti)

  1. Al fine di accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interviene con una revisione generale della materia sulla base dei criteri di seguito elencati:
   a) le reti e gli impianti di proprietà pubblica afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, dovranno essere valorizzati secondo il disposto delle Linee Guida MiSE, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
   b) Al fine del corretto confronto del delta VIR-RAB i valori tariffari attribuiti d'ufficio dovranno essere preventivamente riportati al valore reale attraverso rettifica ed aggiornamento delle RAB. A tal fine l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un formulario la cui compilazione, previa condivisione con i gestori del servizio, dovrà essere effettuata dagli Enti locali concedenti;
   c) dovrà essere modificata la valenza temporale dei documenti di gara con lo scopo di superare l'attuale limite di validità (t-1);
   d) si provvederà ad introdurre l'istituto del silenzio assenso, scaduti i termini previsti, per le pratiche di gara oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
   e) dovrà essere agevolata e favorita l'aggregazione, anche prima delle gare d'ambito, tra gli operatori medio-piccoli del settore attraverso l'introduzione di appositi incentivi secondo criteri e modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   f) il personale delle aziende che svolgono il servizio distribuzione del gas, oggetto di trasferimento al termine delle gare d'ambito, verrà assunto dal nuovo gestore secondo i criteri del decreto ministeriale n. 226 del 2011 e il decreto ministeriale tutela sociale;
   g) i termini per lo svolgimento delle gare d'ambito saranno riprogrammati a partire dal 1o gennaio 2024;
   h) le procedure di gara attualmente in corso sono sospese fino alla data di cui alla lettera g). Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ATEM che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto ministeriale n. 226 del 2011, abbiano già sottoscritto il contratto di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, se ed in quanto necessario, il Governo delegherà il Ministero dello sviluppo economico a modificare, con appositi decreti, il decreto ministeriale n. 226 del 2011, il decreto ministeriale n. 106 del 2015, altri decreti in materia e tutti i documenti-tipo a supporto delle attività degli Enti concedenti e delle stazioni appaltanti degli ATEM.

  2. Con lo scopo di incrementare gli investimenti, nelle more dello svolgimento delle gare, nelle reti di distribuzione del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modifiche e integrazioni, il Governo, d'intesa con le regioni, individua con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario Regionale Straordinario per ciascuna regione con il compito di definire, con le stazioni appaltanti e gli attuali Gestori del servizio di distribuzione, specifici Piani di Investimento.
  3. I Piani di investimento di cui al comma 2 dovranno essere predisposti con l'obiettivo della rapida cantierizzazione, dell'innovazione tecnologica, del rinnovamento degli impianti e possedere i seguenti requisiti:
   a) essere suddivisi per tipologia di cespite (impianti principali e secondari, condotte, derivazioni di utenza, misuratori);
   b) prevedere investimenti nella trasformazione digitale della rete, nell'efficientamento energetico dei sistemi e nella sicurezza della distribuzione;
   c) essere corredati di dettagliato cronoprogramma predisposto attribuendo priorità alle forniture e lavorazioni immediatamente cantierabili e congruente con le indicazioni contenute nelle vigenti deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
   d) essere supportati da garanzie bancarie utili a sostenere un livello di investimenti pari a euro 80 per punto di riconsegna all'anno per i successivi 3 anni;
   e) essere conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa e dalla regolazione vigente.

  4. L'approvazione dei Piani di Investimento di cui al comma 2, da parte dei Commissari Regionali Straordinari, dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla propria nomina.
  5. Nel caso in cui un Gestore non presenti il Piano degli Investimenti, o nel caso in cui quest'ultimo non rispetti i requisiti previsti, il Commissario Regionale Straordinario provvede d'ufficio alla predisposizione del Piano degli investimenti e subentra al Gestore per l'attuazione del Piano medesimo.
  6. Nel caso in cui il Commissario Regionale Straordinario rilevi ritardi rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma degli investimenti, interviene al fine di riportare le attività entro i tempi previsti. Qualora detti ritardi dipendano da inadempimento da parte del Gestore, il Commissario Regionale Straordinario applica una penale pari al 2% dell'importo dell'attività interessata. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente provvederà a segnalare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali l'ammontare della penale da detrarre dal Valore dei Ricavi Totali del gestore interessato.
  7. Il Commissario Regionale Straordinario assicura che i Gestori versino a tutti i comuni dell'ATEM, nei 60 giorni successivi alla nomina del Commissario stesso, fatto salve le situazioni di miglior favore in essere, esclusi i canoni dovuti per l'utilizzo di impianti pubblici, ed entro il 30 giugno per ogni anno fino al 1o gennaio 2024, il 10 per cento del Vincolo dei Ricavi Totali, come riconosciuti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
  8. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario Regionale Straordinario si avvale, quale struttura di supporto tecnico-amministrativo, degli esperti e consulenti che già collaborano in materia con le stazioni appaltanti degli ATEM con lo scopo di rendere i Piani di investimento coerenti con le previsioni dei Piani di intervento redatti, o in via di redazione, da parte degli ATEM stessi. Potrà inoltre avvalersi di esperti o consulenti, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridiche, tecnico-ingegneristiche. I relativi oneri sono a carico dei Gestori nella misura dell'1 per cento degli investimenti previsti.