Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 49-ter.
(Semplificazioni in materia di documenti unici di regolarità contributiva)
1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano valuta sino al 15 giugno 2020» sono soppresse.