stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.4. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
48.4.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   «Alla distribuzione di tali risorse, in applicazione del diritto dell'Unione europea, si provvede attraverso una procedura trasparente e non discriminatoria, della durata massima di 30 giorni, eseguita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui possono partecipare le imprese, in forma societaria o di associazione professionale, anche attraverso associazioni di categoria e consorzi che intendano presentare progetti aventi le finalità di cui alla presente lettera»;
   b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  «7-bis. All'articolo 199, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020, sostituire le parole “nel limite complessivo”, con le parole “nel limite”.
   7-ter. Il comma 10, articolo 199 del decreto legge n. 34 del 2020 è sostituito dal seguente: “10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede anche attraverso gli avanzi di amministrazione disponibili presso le Autorità di sistema portuale per le finalità del comma 1 lettera a), nonché per una misura pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265”.
   7-quater. All'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge n. 84 del 1994 sono soppresse le seguenti parole: “nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza”;
   7-quinquies. All'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge n. 109 del 2018 le parole “o il compimento delle attività” sono sostituite dalle parole “di regolazione”.
   7-sexies. Le Autorità di Sistema Portuale procedono alla verifica di incidenza degli effetti del COVID-19 sull'equilibrio economico-finanziario sotteso alle concessioni di cui all'articolo 18, legge 84/94 e a quelle per la gestione di Stazioni Marittime passeggeri, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex articolo 107 TFUE ove applicabile.
   7-septies. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 92 del decreto legge n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020 le parole “non oltre il 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle parole “non oltre il 31 dicembre 2021”».