Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
Art. 48-bis.
(Contratto di logistica)
1. Dopo l'articolo 1677 del codice civile, è aggiunto il seguente:
«Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)
1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione ed eventualmente trasporto di beni di terzi.
2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone».