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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
46.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.
(Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali e di Zone Logistiche Semplificate)

  1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 7-bis, le parole: «Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6»;
    2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente comma:
  «7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale e dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia:
    1) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
    2) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
    3) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
    4) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.»;
   b) all'articolo 5, comma 1:
   alla lettera a-bis), dopo le parole «ridotti della metà;», sono aggiunte le seguenti: «sono altresì ridotti della metà i termini di cui agli articoli 14-quinquies e 17-bis della legge n. 241 del 1990;»;
   alla lettera a-ter), le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «su impulso del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4, comma 6»;
   la lettera a-sexies) è sostituita dalla seguente:
   « a-sexies) Nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2020 è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 63 è aggiunto il seguente comma:
  «63-bis. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZLS è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZLS interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al Commissario straordinario di Governo per la Zona Logistica Semplificata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 1-bis, 7-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».