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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.04. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
46.04.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Zona Economica Speciale e Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)

  1. In conseguenza degli effetti sull'economia derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, e ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la Zona economica speciale (ZES) nella città di Ventimiglia.
  2. Ai fini della delimitazione delle aree interessate alla ZES di cui al comma precedete, con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali. Sono definiti, altresì, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la Zona economica speciale, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione, funzionamento e la durata. Per la definizione del relativo Piano di sviluppo strategico, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
  3. È istituita altresì nel Comune di Ventimiglia la Zona franca doganale interclusa ai sensi del Regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  4. Alle nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.