Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)
1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2018».
2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.