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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.2. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
44.2.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  4-bis. Al primo comma dell'articolo 223 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «ai sindaci» sono soppresse.

  4-ter. All'articolo 223 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 viene aggiunto il seguente comma:
  «4. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 216 ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano ricevuto per se o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa ed abbiano commesso:
    1) alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 216;
    2) abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
    3) abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società».

  4-quater. Al primo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dopo la parola: «articolo» vengono aggiunte le seguenti: «cagionando con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società».
  4-quinquies. Il secondo comma dell'articolo 329 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) viene sostituito dal seguente:
  «2. Si applica inoltre la pena prevista dal primo comma dell'articolo 216:
   a) agli amministratori e liquidatori se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
   b) ai Direttori generali se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622 e 2634 ovvero abbiano omesso di svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni tutti gli atti utili e necessari a impedire i fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 del codice civile;
   c) ai sindaci e agli altri organi di controllo di società se hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 e 2622 ovvero abbiano omesso di svolgere, con dolo, le attività di controllo e segnalazione di fatti illeciti di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634, del codice civile».

  4-sexies. Al primo comma dell'articolo 224 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «ai sindaci» sono soppresse.
  4-septies. All'articolo 224 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente comma:
  «2. Si applica il comma 1 del presente articolo ai sindaci e agli altri organi di controllo di società dichiarate fallite i quali abbiano ricevuto per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne abbiano accettato la promessa».

  4-octies. Al primo comma dell'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) le parole: «ai sindaci» vengono soppresse.
  4-novies. All'articolo 330 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) viene aggiunto il seguente comma:
  «2. Si applica il comma precedente ai sindaci e agli altri organi di controllo di società in liquidazione giudiziale i quali abbiano concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con colpa grave».

  4-decies. Al primo comma dell'articolo 216 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «da tre a dieci anni» vengono sostituite con le parole: «da tre anni e mesi sei a undici anni». Al primo comma dell'articolo 216 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «da tre a dieci anni» vengono sostituite con le parole: «da tre anni e mesi sei a undici anni».
  4-undecies. Al primo comma dell'articolo 217 Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267 le parole: «da sei mesi a due anni» vengono sostituite con le parole: «da otto mesi e due anni e mesi tre».
  4-duodecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) le parole: «da tre a dieci anni» vengono sostituite con le parole: «da tre anni e mesi sei a undici anni».
  4-terdecies. Al primo comma dell'articolo 322 del Codice della crisi e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) le parole.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: capitale sono aggiunte le parole: e dei controlli societari.