Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Semplificazioni relativi ai rinnovi delle operazioni di moratoria)
1. All'articolo 56 comma 2 lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I prestiti, unitamente agli elementi accessori, possono essere rinnovati alle medesime condizioni a partire dal sessantesimo giorno precedente al termine delle misure di sostegno di cui alla presente lettera».