Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Semplificazioni in materia di concessione degli aiuti ai sensi del paragrafo 3.1 del Temporary Framework)
1. All'articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia o altri soggetti operanti nell'attività di concessione dei finanziamenti».