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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44-bis.0100. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
44-bis.0100.

  Dopo l'articolo 44-bis, inserire il seguente:

Art. 44-ter.

(Estensione dell'utilizzo del sistema della compensazione orizzontale (F24) ai crediti verso la PA)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, infine, è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. Le imprese e i professionisti titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, comma 1 e comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizio documentate tramite fattura elettronica di cui all'articolo 1, co. 209 ss., della legge n. 244 del 2007 o all'articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015, possono optare per l'utilizzo del credito certo, liquido ed esigibile ai fini del versamento unitario in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'opzione in luogo del pagamento va esercitata, per il singolo credito, attraverso apposita piattaforma collegata al Sistema di Interscambio entro il termine individuato con decreto del Ministero dell'economia delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione tenendo conto delle esigenze di aggiornamento della Piattaforma di Certificazione dei Crediti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'emanazione delle disposizioni attuative è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal decreto di cui al periodo precedente. Per le suddette compensazioni non si applicano i limiti di cui all'articolo 53 della legge 24 dicembre 2017, n. 244, né quelli di cui all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.».