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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.27. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43.27.

  Dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:
  7-quinquies. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività venatoria, è comunque consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condizioni esposte nel primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30.».

  Conseguentemente, nel titolo dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di gestione della fauna selvatica.