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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.07. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43.07.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

  1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei «registri distribuiti», appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.
  3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.