stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.06. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43.06.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

  1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «imprenditori agricoli» sono inserite le seguenti: «ed agromeccanici».
  2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.