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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.05. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43.05.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:
  «3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
  3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-ter sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-ter, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente».