stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.03. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43.03.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

  1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.
  2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40.
  3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.