Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 43-bis.
(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-bis dell'articolo 12, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» aggiungere: «ed incamierato»;
b) al comma 2 dell'articolo 19-bis, le parole: «con atto amministrativo,» sono soppresse;
c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: «subprovinciali» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori alle dimensioni provinciali»;
d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:
«2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
2-ter. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;
a) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato.