Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:
Art. 43-quinquies.
(Semplificazione in materia dì contratti agrari)
1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'avicolo 45 della legge 5 maggio 1982, n. 203, quelle presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza del settore agricolo che, per l'esercizio di tale attività, possono anche avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.