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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43-quater.020. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43-quater.020.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale».