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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43-quater.015. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43-quater.015.

  Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Disposizioni in materia di Imposta Municipale propria sui terreni agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
  2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.
  3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ricomprendono anche quelle relative ai tributi locali.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  6. A decorrere dal 1o gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.