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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43-quater.014. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43-quater.014.

  Dopo l'articolo 43-quater, aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Semplificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)

  1. Per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche. La licenza di pesca professionale per l'esercizio dell'attività nelle acque interne va differenziata tra quella rilasciata per l'esercizio nelle acque interne lagunari, salse e salmastre e quella nelle acque dolci.