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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43-quater.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
43-quater.01.

  Dopo l'articolo 43-quater aggiungere il seguente:

Art. 43-quinquies.
(Misure di semplificazione delle attività di commercializzazione nella filiera della carne degli ungulati)

  1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.
  2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano.
  3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.
  4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.
  5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.
  7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale dei marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.
  9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
  10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli è concesso un contributo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.