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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.100. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
42.100.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: “, previo parere del CIPE”;
   b) al comma 5, sopprimere le parole da: “assegnate dal CIPE” fino alla fine del comma;
   c) al comma 6, sopprimere le parole: “di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze” e dopo le parole: “per la successiva riallocazione da parte del”, sopprimere le parole: “CIPE, su proposta del”;
   d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni”»;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera j), sostituire le parole: “anche ai fini della loro sottoposizione” fino alla fine del primo periodo con le seguenti: “formulando eventuali prescrizioni.” e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.”;
   b) alla lettera g), sostituire la parola: “propone” con la seguente: “assegna”; dopo le parole: “d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,” sopprimere le parole: “al CIPE l'assegnazione”. Dopo le parole: “a carico dei fondi” sostituire la parola: “delle” con la parola: “le”; dopo le parole: “realizzazione delle infrastrutture”, sopprimere le parole: “contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili”»;
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis, dopo le parole: “i relativi progetti” inserire le seguenti: “fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,” e sostituire le parole: “secondo la disciplina previgente” con le seguenti: “dagli enti aggiudicatori.”;
   b) dopo il comma 21-octies è aggiunto il seguente:
  “27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo”».

ident. 42.1.