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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.04. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
42.04.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:
  «423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:
   a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;
   b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;
   c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:
   «Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo al l'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria».