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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.02. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
42.02.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo progettazione)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
  «51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica»;
   b) al comma 52:
   al primo periodo sostituire le parole: «15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo» con le seguenti: «15 agosto 2020»;
   all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: «Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e»;
   c) al comma 53 sostituire le parole: «28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo» con le seguenti: «15 settembre 2020».