stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.0100. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
42.0100.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

  1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:
   a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
   b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;
   c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

  3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:
   a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;
   d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per Vanno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo.

ident. 42.03.