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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.05. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
40.05.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Ai datori di lavoro che al termine della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, mantengono gli stessi livelli occupazionali vigenti alla data di entrata in vigore del citato articolo 46, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, è proporzionalmente ridotta la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.