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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.02. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
40.02.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.
  5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».