Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)
1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole: «a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano col legate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità».