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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.014. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
40.014.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:
  «3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capo luogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana».

  2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.
  3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.