Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.