Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)
1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «acque calde» sono aggiunte le seguenti: «anche in piscine natatorie».