Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.
3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».