Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al doppio del rateo base di pagamento, aumentato dell'eventuale acconto, e comunque non inferiore al 20 per cento»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per importi contrattuali fino a 20.000 euro la stazione appaltante può scegliere di non richiedere la garanzia definitiva.».