Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:
Art. 39-quater.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)
1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che siano tenuti a restituire le somme usufruite a seguito di avvisi di accertamento emanati dalle competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria, possono effettuare i relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.