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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39-ter.011. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
39-ter.011.

  Dopo l'articolo 39-ter, aggiungere il seguente:

Art. 39-quater.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che siano tenuti a restituire le somme usufruite a seguito di avvisi di accertamento emanati dalle competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria, possono effettuare i relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.