All'articolo 38, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1. Sostituire le parole: «Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga» come le seguenti: «In deroga»;
2. Sostituire le parole: «istanza unica effettuata» con le seguenti: «autorizzazione unica»;
3. Sostituire le parole: «istanza medesima» con le seguenti: «autorizzazione medesima»;
4. Dopo le parole: «medesima» aggiungere le seguenti: «nonché, per le ipotesi di scavi ed eventuali opere civili, anche di concessione del suolo e sottosuolo pubblico.»;
5. Al comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel comma 2-bis restano in vigore fino al prorogarsi dello stato di emergenza e delle disposizioni eccezionali relative alla gestione della stessa.”».
6. Al comma 6, articolo 38, eliminare le seguenti parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» e, dopo le parole: «anche in via indiretta» aggiungere le seguenti: «attraverso l'introduzione di criteri distanziali,».