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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
38.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: Alla installazione di reti di comunicazione elettronica, aggiungere la seguente: anche;
   b) al comma 1, lettera a) aggiungere la seguente:
   « a-bis) all'articolo 87-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   “L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e Fixed Wireless Access su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare, contestualmente all'attuazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”»;
   c) al comma 1, lettera c), al secondo comma dell'articolo 87-quater, eliminare le parole: «La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.», ed aggiungere il seguente comma 3:
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
   « g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti»;
   g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente»»;
   d) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'Allegato A, punto A.8, sostituire la parola: “cm 50” con la seguente: “1 metro”;
   b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 aggiungere il seguente:
   “A.32. Nelle aree sottoposte a vincolo degli Enti Parco, di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394: installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non comportino per il sito un ulteriore impatto paesaggistico.”;
   5-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sostituire la parola: “0,5” con la seguente: “1,5”;
   5-quater. Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, aggiungere il seguente periodo: “Tali previsioni si applicano alle pubbliche amministrazioni, alle regioni, alle province, ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici.”».