All'articolo 35, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni, aggiungere il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al fine di tutelare la sovranità digitale e la sicurezza nazionale, è adottato il documento di Politica di Classificazione delle Informazioni, attraverso il quale si identificano i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché le funzioni critiche in relazione ai quali si rende necessario:
a) effettuare valutazioni di impatto;
b) introdurre un'etichettatura adeguata dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni;
c) operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul territorio nazionale;
d) predisporre un monitoraggio continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni.